IL CONTRATTO INTERNAZIONALE

Da questo numero iniziamo il nostro viaggio nel mondo dei contratti. Analisi e tipologia con approfondimenti e applicazioni.

Un ottimo testo contrattuale, valido in un Paese, non necessariamente lo è altrettanto in altri contesti, che devono essere conosciuti od affrontati con l’ausilio di un professionista esperto in un determinato ambito territoriale.

 

Iniziamo da questo numero un breve excursus sui contratti commerciali internazionali. Dalla definizione di “contratto internazionale”, con le implicazioni che questo comporta, si passerà di volta in volta ad una breve analisi dei singoli contratti che saranno esaminati, per quanto concerne gli aspetti più salienti, anche da un punto di vista internazionale e non solo, quindi, in base alla normativa di un singolo stato. L’analisi completa avrebbe una portata enorme e, come tale, impossibile da esaurirsi in singolo articolo.

Lo scopo che ci si pone è però quello di porre l’attenzione su specifiche clausole meritevoli di attenta analisi, così da mettere in guardia i lettori sul fatto che un ottimo testo contrattuale, valido in un Paese, non necessariamente lo sia altrettanto in altri contesti, che devono essere conosciuti od affrontati con l’ausilio di un professionista esperto in un determinato ambito territoriale.

Contratto internazionale

Ogni rapporto commerciale presuppone la conclusione di un accordo più o meno articolato.

Definizione:

Nel nostro ordinamento il contratto, come definito dall’art. 1321 C.C.,è “l’accordo di due o più parti, per costituire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di contenuto patrimoniale”. Analoga definizione nei Paesi di Civil Law, un po’ diversa in quelli di Common Law per i quali un contratto è un accordo che ha forza di legge tra le parti.

Si tratta di “contratto internazionale” qualora le parti appartengano a Paesi diversi ed il contratto presenti collegamenti con più Stati con sistemi giuridici differenti in base alla sede, alla residenza, all’oggetto del contratto, o al luogo di conclusione o a quello nel quale deve effettuarsi la parte caratterizzante il contratto, o infine al luogo di pagamento. contratto, infine al luogo di pagamento.

Si tratta quindi di un contratto che non esaurisce i suoi effetti in un unico ordinamento giuridico.

I primi aspetti da considerare:

• diritto applicabile;

• accordi e convenzioni internazionali di riferimento.

Prima di accingersi a predisporre il testo di un contratto internazionale è necessario verificare quale sia la legge applicabile, così da conoscere se vi siano norme inderogabili, di forma o di sostanza, che non possono essere ignorate od escluse. Per questo si devono considerare sia le normative dei Paesi di appartenenza dei soggetti contraenti, sia le convenzioni ed i trattati bilaterali o multilaterali. In particolare, occorre verificare se sia applicabile il Regolamento CE n.593/2008 (c.d. Roma I) o la Convenzione di Vienna per la vendita internazionale di beni mobili, trattato internazionale adottato a Vienna nel 1980 in sede Nazioni Unite, entrato in vigore nel 1988, per una disciplina uniforme del contratto di vendita, sottoscritta da 95 Paesi tra i quali tutti gli Stati membri della UE ad eccezione di Irlanda e Malta. Occorre poi considerare che esistono Paesi nei quali la scelta del diritto applicabile è ammessa, pur con le limitazioni dettate dalle norme considerate di ordine pubblico internazionale od interno, o in base alla materia o dalla natura del contratto (Paesi UE od altri in base agli accordi o convenzioni internazionali) od altri (extra UE) nei quali si dovranno considerare le legislazioni di ciascuno. Quando si parla di ordine pubblico internazionale ci si riferisce alle norme imperative pubbliche o di applicazione immediata (es. leggi tributarie, in materia di concorrenza, di tutela del consumatore, sull’autorità chiamata a risolvere eventuali controversie, ecc.,), alle norme c.d. vessatorie od alle norme di ordine pubblico interno (norme che non possono essere derogate). La scelta deve essere effettuata in forma espressa e chiara. In mancanza di scelta, si applicherà il Reg. CE n.593/2008 (c.d. Roma I), il cui primo criterio di collegamento è rappresentato dal principio della residenza abituale (del venditore o del prestatore di servizi o dell’affiliato o del distributore o dell’agente se persona fisica) o dove risiede la parte che dovrà effettuare la prestazione caratteristica del contratto, seguendo i criteri del diritto internazionale privato e cioè del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.

Come verranno risolte eventuali controversie

Le parti potranno scegliere se affidare la definizione delle controversie all’autorità giudiziaria o ad un arbitro o ad un collegio arbitrale. In ambito UE, vi è la libertà di scegliere nel contratto quale sia l’organo competente a risolvere le controversie, come indicato nel Regolamento UE 1215/2012 (c.d. Regolamento di Bruxelles 1 bis) sulla competenza giurisdizionale dei giudici degli Stati membri, fatte salve le eccezioni riguardanti le norme imperative o di ordine pubblico di ciascuno Stato.

Il Regolamento disciplina anche il riconoscimento e/o l’esecuzione delle decisioni dei giudici degli Stati membri. È sempre opportuno che la scelta risulti in maniera esplicita.

Per quanto riguarda i lodi arbitrali ricordiamo la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali stranieri ad oggi ratificata da 156 Paesi.

Le trattative: nda e loi

Importante la fase delle trattative e della negoziazione. In essa può essere sottoscritto un NDA e una LOI nella quale vengono elencati gli scopi che le parti si prefiggono, eventuali termini di validità, divieto di trattare con altri sui medesimi temi, obbligo di segretezza e, più in generale, norme procedurali e limiti temporali. La LOI specificherà anche il diritto applicabile o il riferimento alle norme di diritto internazionale privato in assenza di opportuna indicazione in tal senso. Verranno inoltre definiti gli obiettivi che le parti si prefiggono.

Contenuto e struttura del contratto

Il contratto conterrà le premesse che hanno portato le parti alla sua conclusione: esse sono utili perché riassumono la causa effettiva del contratto. Vengono poi specificate le definizioni riguardanti il significato dei termini in esso contenuti. Utili i richiami agli allegati che, nella volontà delle parti, costituiscono parte integrante del contratto stesso.

È opportuno che il contratto sia completo, comprensibile e chiaro e che vengano previsti eventuali problemi che possano nascere nel periodo di vigenza, comprese le conseguenze e le soluzioni inerenti al verificarsi di tali problematiche. Fondamentale la scelta della lingua per evitare interpretazioni differenti in base ai significati dei termini usati.

È necessario prevedere eventuali cause di forza maggiore per fatti straordinari ed imprevedibili, redatte in maniera dettagliata ed analitica, come richiesto dalle normative di alcuni Paesi.

Conclusione del contratto

Il contratto si perfeziona con il consenso esplicito delle parti, ma l’efficacia potrebbe essere subordinata al verificarsi di certe condizioni o all’autorizzazione rilasciata dalla Autorità locale. Di fondamentale importanza anche la conoscenza di certi requisiti formali per la va- lidità del contratto: è infatti cosa nota che un contratto, completo in ogni sua parte ed assolutamente perfetto, in alcuni Paesi, prima di tutto in Cina, non ha alcun valore se la sottoscrizione non è validata dal timbro della società cinese, dal momento che la semplice firma non è sufficiente. La conseguenza di questa semplice mancanza comporta l’impossibilità di far valere in giudizio il contratto ed il suo contenuto.

Durata e scioglimento

L’accordo deve inoltre contenere la durata del con- tratto, le cause risoluzione e le conseguenze per la risoluzione per fatto imputabile ad una parte ed i termini per eventuale recesso o rinnovo in caso di durata a tempo indeterminato o determinato.

Inadempimento

È opportuno inserire clausole di limitazione di responsabilità, clausole risolutive espresse; specificare ipotesi di eccezione di inadempimento ed infine i criteri di quantificazione di eventuali penali e danni.

Di volta in volta, esaminando singoli contratti, potranno essere individuate situazioni particolari che devono essere tenute presenti nelle scelte più sopra elencate.

IN EVIDENZA

• Quando possiamo definire “internazionale” un contratto.

• Aspetti preliminari da risolvere:

     – diritto applicabile;

     – soluzione controversie (giudice o arbitro);

     – lingua.

• La fase preliminare

     – primi documenti (NDA. LOI).

• Il contenuto del contratto.

• Perfezionamento dell’accordo.

• Durata.

• Scioglimento.

• Inadempimento e conseguenze.